Art. 3.
(Modifiche allo Statuto speciale
per la Sardegna).

      1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

      2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.